LA DEONTOLOGIA e l’ordinamento professionale del geometra
2 CFP GEOMETRI DEONTOLOGIA – I CFP SARANNO CARICATI IL MESE SUCCESSIVO AL COMPLETAMENTO DEL CORSO
Il corso è deontologico ed è accreditato dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Pavia. Ma i crediti formativi DEONTOLOGICI verranno assegnati a TUTTI i geometri che vi parteciperanno di TUTTA ITALIA
Obiettivi: il corso ha la finalità di illustrare in maniera approfondita il tema della deontologia far focalizzare l’attenzione dei geometri e geometri laureati sugli imprescindibili doveri dell’etica professionale, cui tutti i Geometri iscritti all’Albo devono sempre improntare la propria condotta (anche al di fuori dall’esercizio della Professione).Rimandando a quanto stabilito dalla Corte Suprema di Cassazione, che a partire dagli anni 2000, ha cristallizzato l’assunto che le regole contenute nei codici deontologici sono norme giuridiche obbligatorie che integrano il diritto oggettivo. Anche se a ragion veduta, la vera fonte della deontologia professionale resta la così detta giurisprudenza (disciplinare) domestica, i cui casi concreti sono stati da sempre lo spunto per la scrittura del codice deontologico, e sono tuttora il presupposto del suo rinnovamento. Tuttavia, un altro “ideatore” – che soprattutto negli ultimi anni sta irrompendo, non senza critiche, nel campo della deontologia – è il legislatore, il quale spesso crea illeciti disciplinari utilizzando anche la fonte (normativa) primaria: è accaduto con la legge n. 773/82, che all’art. 17, commi 5 e 6, prevede(va) espressamente come fattispecie di illecito disciplinare “l’omissione, il ritardo oltre i 90 giorni e l’infedeltà della comunicazione [dei redditi professionali…alla propria Cassa di previdenza]”; con il T.U. delle spese di giustizia (dPR n. 115/02, art. 85), a proposito del divieto di percepire compensi o rimborsi; e più recentemente con la previsione dell’illecito disciplinare derivante (anche) dal mancato aggiornamento professionale (art. 3, comma 5, lettera b, del decreto-legge n. 138/11, convertito con legge n. 148/11). Nondimeno, anche a quest’ultima tendenza (di elaborare ex lege determinate “figure d’illecito”) va attribuita una portata meramente ricognitiva (e tutt’altro che esaustiva), con la conseguenza che in tutti gli altri casi di uno specifico obbligo legislativamente sancito per il professionista (e pur in difetto di una previsione e qualificazione normativa della sua inosservanza come “infrazione disciplinare”) non può, né deve (aprioristicamente ed in astratto) escludersi la sussistenza di una responsabilità deontologica qualora la violazione dell’obbligo medesimo abbia comportato (in concreto) una condotta deontologicamente deplorevole, in quanto suscettibile di essere considerata pregiudizievole.
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